Ultima modifica: 13 Aprile 2020

Art 14 del CCNI 2019/22 – Testo proposto e corretto secondo norma

Il Coordinamento dei dsgaffnazionale, propone il testo corretto dell’ art. 14 secondo la normativa vigente, esasperato dal comportamento vergognoso, senza alcun ritegno e riconoscimento, subito da quasi un ventennio da parte dei firmatari del CCNI, che con tale accordo, permette lo sfruttamento di tutti gli assistenti amministrativi sprovvisti di laurea specifica e per di più costringendo gli stessi, se in possesso della seconda posizione economica a sostituire il dsga nella scuola di titolarità.

#gliuniciaesserecoerenti

Correzione secondo norma dell’art 14 del CCNI 2019/22

formulata dal Coordinamento dsgaffnazionale

 

Visto    il CCNI 2019/22 firmato dal Miur e OOSS in data 12/06/2019;

Visto    l’art 14 del CCNI 2019/22;

Visto    che per l’accesso al profilo del direttore dei servizi generali e amministrativi è necessaria la laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti come previsto dalla Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA  del CCNL;

Visto    che agli assistenti amministrativi privi del titolo di studio non viene applicato l’art. 48 MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA, comma b) del CCNL;

Visto    che solo il profilo del responsabile amministrativo è obbligato alla sostituzione in caso di assenza del DSGA anche se in possesso del titolo culturale della laurea triennale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti ;

Con il presente documento

si invita il Miur e le OOSS a voler eliminare l’evidente illegittimità dell’art. 14 citato, palesemente contra legem in quanto consente lo svolgimento delle funzione di DSGA ad Assistenti Amministrativi non in possesso de titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo.

Si rende necessario dunque eliminare il vulnus con la correzione e la modifica del sopracitato articolo, poiché in violazione della legislazione vigente. Pertanto, il nuovo testo potrà avere piena legittimità secondo il seguente articolato:

 

Art. 14 – Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura

 

  1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, possono essere ricoperti esclusivamente dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, provvisti di laurea specifica che da accesso al profilo di direttore dei servizi generale e amministrativo, area D
  2. Gli Uffici Scolastici Regionali nell’ambito degli accordi di cui precedenti articoli 3 e 12, predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 1 sulla base di criteri che devono essere finalizzati al possesso della laurea specifica e alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali. L’Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi del comma 1.
  3. Ai soli fini della scelta della sede sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
  4. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d’ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Regolamento citato.
  5. Nell’ambito dell’ordine delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e l’ordine di priorità previsto al comma 6, l’inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area “B” all’area “D”, formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo.
  6. Gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009 non sono obbligati alla sostituzione del direttore dei servizi generali amministrativi, tale compito spetta al responsabile amministrativo area C.

 

 

Il Coordinamento Nazionale” dsgaffnazionale@gmail.com

 

  1. Mauro Serri Cagliari
  2. Maria Emanuele Catania
  3. Ilaria Comparato Palermo
  4. Luigi De Rosa Napoli
  5. Simonetta Petrarchi Lucca e Massa Carrara
  6. Diego Milan Roma




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