Ultima modifica: 10 Febbraio 2021

Il DSGA non può accedere al compenso di valorizzazione del personale

Leggendo quanto contrattato dalle parti sociali è chiaro che il finanziamento per la valorizzazione del personale, è FIS

Il CCNI la cui ipotesi è stata sottoscritta il 31/08/2020, all’Art. 2 prevede che le risorse provenienti dall’art. 40, comma 4, lettera g) (ex valorizzazione docenti) vengano contrattate secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto di quanto riportato al successivo comma 2. (ora è parte integrante del FIS)

Stabilito che le risorse della valorizzazione del personale è FIS, ecco secondo il CCNL, quale compenso è previsto per il DSGA:

 ART. 88 – INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO

j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;

 

Con l’art. 89, era previsto inizialmente la possibilità per il DSGA di accedere al FIS, ma per un massimo di 100 ore;

ART. 89 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d’istituto:

per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;

per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati.

 

Poi però grazie alla successiva sequenza contrattuale, viene inibita la possibilità da parte del DSGA di accedere al FIS:

Sequenza contrattuale personale ATA art. 62 CCNL del 29-11-2007

ART. 3 – ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO DEL D.S.G.A.

L’art. 89 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:

Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.

 

Quindi le OOSS con l’ipotesi del CCNI firmata il 31/08/2020, hanno certificato che al DSGA non spetta nulla.




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