Ultima modifica: 17 Maggio 2020

Incarichi DSGA, sono 20 anni che si deroga al titolo di studio e fino al 2000 esisteva la graduatoria permanente degli ex responsabili amministrativi

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Onorevoli Deputati e Senatori

Vi scrivo a nome del Coordinamento nazionale dei facenti funzione.

Sicuramente siete a conoscenza della situazione in cui versano le segreterie scolastiche, come sapete circa il 35% (il prossimo a.s. 43%) delle scuole italiane è senza DSGA e siamo noi facenti funzione che abbiamo contribuito per quasi un ventennio al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche, non voglio dilungarmi oltre in questa vergognosa situazione, Vi invito a riflettere sui seguenti punti che il Coordinamento ha focalizzato e resi pubblici ormai da tempo:

  1. non abbiamo nulla in contrario al concorso ordinario, siamo contrari alla riserva dei posti al 30% applicata alla fine delle prove concorsuali, così è inutile;
  2. Chiediamo a gran voce una procedura riservata in deroga al titolo di studio, come previsto dal concorso ordinario, Vi ricordo che il 90% dei facenti funzione non ha il titolo di accesso;
  3. la Nota prot. 17702 del 12/11/2019 dell’USR Sardegna, chiarisce che il servizio svolto è riconosciuto per la mobilità professionale verticale in deroga al titolo di studio,
  4. l’ATP di Roma con Nota prot. 29697 del 19/11/2019, ha demandato la valutazione dell’idoneità al Dirigente Scolastico della scuola in cui il facente funzione presta servizio, che logicamente ha confermato l’idoneità dello stesso, per evitare di annullare tutti gli atti d’ufficio, per il presente e per il passato, firmati con incarico di DSGA da parte del facente funzione;
  5. le procedure previste dal CCNI con le quali si stabiliscono i criteri per la sostituzione del DSGA della propria scuola, il titolo di studio è previsto solo come preferenza e non come requisito di accesso.
  6. l’ATP di Roma come quello delle altre provincie, da come priorità nello stilare le graduatorie provinciali per la sostituzione del DSGA la seconda posizione economica, poi il servizio svolto in precedenza e alla laurea da solo un punteggio;
  7. Concorsi per soli titoli A.T.A., i DSGA non sono ATA?

Ci sono 20 anni di sfruttamento in capo all’Amministrazione Pubblica, qualcuno dovrà pagare per questa indecente condotta da parte di tutti gli organi di potere politico, amministrativo e sindacale, non certo chi ha onorato con il proprio lavoro il buon andamento della scuola italiana.

E comunque a chi si nasconde dietro il dito del definire incostituzionale una norma di legge specifica che si faccia carico di risolvere il problema del vulnus generato dalla stessa amministrazione, nell’aver conferito incarichi ai cd Dsgaff, risponde la Corte medesima.
La verità è che i parlamentari non vogliono assumere la responsabilità politica di percorrere la via indicata dalla Corte Costituzionale. In questo modo però i parlamentari, di tutti gli schieramenti devono avere ben chiaro che è loro la responsabilità della mancata risoluzione alla problematica esposta con una procedura concorsuale riservata ad hoc. Questo sarebbe possibile senza in nessun modo ledere i diritti di chi partecipa al concorso ordinario poiché vi è la disponibilità dei posti per entrambe le procedure.

Il Coordinamento nazionale dei DSGAff




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