Ultima modifica: 10 Ottobre 2021

Dichiarazioni non corrette del Movimento Nazionale dei Direttori SGA

Egregio Dott. Alberico Sorrentino,
per conto del Movimento Nazionale dei Direttori SGA
premetto che più volte ho scritto sul problema del reclutamento dei Direttori SGA e se il MI ha deciso che per accedere al profilo di DSGA è necessaria la laurea, si sia coerenti e non si continui a derogare al titolo di studio prescritto

Egregio Dott. Alberico Sorrentino

per conto del Movimento Nazionale dei Direttori SGA

Premetto che più volte ho scritto sul problema del reclutamento dei Direttori SGA e se il MI ha deciso che per accedere al profilo di DSGA è necessaria la laurea, si sia coerenti e non si continui a derogare al titolo di studio prescritto, anche per a.s. 2021/22 infatti in tutte le graduatorie provinciali ed interpelli, si chiede agli AA a TI e TD di fare il DSGA senza il requisito culturale di acceso al profilo, per non parlare dell’intesa tra MI e OOSS dell’agosto 2020 dove la laurea è uno degli ultimi criteri di reclutamento.

Noi ff essendo persone serie, molti di noi sprovvisti di titolo di accesso al profilo di DSGA, per quanto è di nostra competenza, abbiamo chiesto la modifica dell’Art. 14 per le sostituzioni del DSGA.

Su questo punto in particolare contesto quanto da lei affermato sulla deroga al requisito culturale, e cioè:“…. detta prassi, all’epoca giustificata dalla situazione emergenziale”, la prassi dello sfruttamento non è mai giustificabile ne allora, ne tantomeno ora che continua dopo un ventennio, l’unica cosa che chiediamo è che se ne assumano la responsabilità politica di questa vergogna.

Le contesto e mi permetto di farla riflettere su alcune sue affermazioni sui facenti funzione che hanno partecipato al concorso ordinario del 2018 “gran parte dei facenti funzione non ha superato il concorso”, giusto per puntualizzare sull’inadeguatezza/impreparazione degli stessi e sufficiente analizzare i dati oggettivi dell’ordinario.

Delle 100.000 domande presentate hanno fatto le prove preselettive 34.000 candidati e già questo primo dato fa riflettere sulla riuscita del concorso ordinario, ebbene dei 34.000 candidati, circa 600 erano i facenti funzione che avevano i requisiti richiesti dal bando e tant’è che un buon numero di facenti funzione ha superato la preselettiva, diversi anche gli scritti e altrettanti gli orali, assumendo il ruolo di DSGA.

Se con questi numeri sostiene che l’esperienza non conta, mi sembra quanto mai improbabile da dimostrare.

Sarebbe interessate vedere l’esito dei vincitori del concorso a ruoli invertiti, cioè se i 33.400 candidati fossero stati i facenti funzione e 600 i laureati, quanto avrebbe pesato il “il solido valore” della sola teoria sul superamento della prova concorsuale.

Può verificare tranquillamente i dati dalle pubblicazioni delle graduatorie dei vincitori di concorso di tutt’Italia.

Un altro dato che può verificare ma è stato omesso nella sua disamina, è sulla rinuncia e abbandono del posto di lavoro da parte dei vincitori di concorso, gli ex facenti funzione sono tutti al loro posto, mentre (e giustamente a mio avviso) i suoi colleghi con il solido valore della sola teoria, appena si sono resi conto delle responsabilità, della mole del lavoro e dello stipendio ridicolo hanno salutato allegramente il MI, perché hanno delle alternative migliori.

Purtroppo ancora una volta le rilevo una affermazione inesatta, fare il DSGA è una libera scelta”, probabilmente non sa che chi ha la seconda posizione economica, in assenza del DSGA nella scuola in cui è titolare, è obbligato alla sostituzione, con o senza titolo di studio, e a chi si rifiuta tolgono i soldi della 2 posizione da quando ha superato il concorso.

 

Un’altra sua dichiarazione poco felice “c.d. facente funzione è stato retribuito per le mansioni svolte” giusto per ricordarle che oltre al danno c’è la beffa, con la Legge di stabilità 2013 per risanare il Bilancio dello Stato, l’indennità di funzioni superiori anziché essere un indennizzo per il maggior aggravio di lavoro, la RTS si trattiene dallo stipendio in maniera crescente, le quote dell’indennità con il progredire dell’anzianità di servizio, fino all’assurda contraddizione che dalla fascia 21 il lavoratore ci rimette.

 

Per ciò che riguarda alla seconda possibilità “facilitata”, non ho però capito a quale si riferisce come prima, visto che la riserva al 30% dell’ordinario si è applicata non all’inizio delle prove concorsuali, ma solo a chi sostenuto e ha vinto a pieno merito il concorso, le faccio altresì presente che:

La Sentenza n.71 del 23/04/2021 della Corte Costituzionale, legifera contrariamente a quanto lei sostiene […hanno previsto un regime agevolato del tutto particolare proprio per l’accesso al profilo di DSGA, da parte dell’assistente amministrativo che abbia maturato una pregressa esperienza triennale nell’esercizio delle corrispondenti mansioni, consentendo di prescindere una tantum dal requisito culturale della laurea ordinariamente richiesta (sentenza n- 275 del 2020) e prevedendo delle procedure riservate, nonché, per l’attribuzione dei posti, la valorizzazione dell’attività concretamente svolta…]

 

le ricordo infine che nel CCNL esiste art.48 Comma (b che ne disciplina i requisiti e c’è la deroga al titolo di studio:

art. 48 – mobilità professionale del personale ata

  1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
  2. A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
  3. a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
  4. b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione – fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge – purchè in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

Nonostante tutto ciò, il Mi continua a reclutarci ed a sfruttarci vergognosamente e senza ritegno.

Cordialmente

Diego Milan

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